Prestazioni occasionali 2023

 

Ecco quali sono i cambiamenti apportati a partire dal 1 gennaio 2022

Dal 1 gennaio 2022, al fine di limitare l'uso spropositato di collaboratori occasionali, è attivo l'obbligo per il committente che stipula un contratto con lavoratore occasionale, di effettuare preventiva comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro.

 

La comunicazione dovrà essere inviata online prima dell'inizio della prestazione all'ispettorato Nazionale del lavoro, tramite applicativo UNILAV oppure tramite PEC. Nella comunicazione dovranno essere inseriti i seguenti dati:

 

  • Dati anagrafici del committente e del prestatore
  • Luogo e sintetica descrizione dell'attività prestata
  • Data inizio della prestazione e indicativamente quella di fine
  • Ammontare comprensivo pattuito per la prestazione occasionale. 

Nel caso in cui il committente non compili correttamente la comunicazione, la stessa sarà considerata omessa e verrà applicata la sanzione amministrativa da 500 a 2500 Euro.

Limiti delle prestazioni occasionali:

 

Sull'importo pattuito viene applicata dal committente e versata all'erario una ritenuta d'acconto del 20%;

 

La prestazione occasionale nei confronti di uno stesso committente non potrà essere superiore ai 30 giorni;

 

Oltre il limite di € 5.000, al netto della ritenuta d'acconto, al lavoratore verrà trattenuto 1/3 del 26,23% (aliquota per l'anno 2023) della parte eccedente il limite, che sarà versato dal committente insieme alla restante parte dei 2/3 (a carico di quest'ultimo);

 

Sarà vietato pubblicizzare in ogni forma il lavoro autonomo occasionale.

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